martedì 11 dicembre 2007

Alcuni commenti iniziali al Testo Unificato - Riforma Cooperazione

Dopo il ritiro il 6 dicembre dell'emendamento governativo in Finanziaria per l'istituzione dell'Agenzia e Fondo Unico, alla Commissione Esteri del Senato è stato illustrato il Testo unificato per la riforma della cooperazione predisposto dal relatore - Sen. Tonini.
La Commissione inizierà a lavorare sul testo, aprendo ad audizioni, con la consapevolezza che maggioranza ed opposizione sono ancora distanti da trovare un accordo sull'esistenza o meno dell'Agenzia.


Nel Testo Tonini vi sono aspetti più positivi rispetto al testo di legge delega governativo, per esempio il riferimento al Viceministro – anche se la sua nomina e le sue attribuzioni sono legate ad un decreto inclusa la sua partecipazione in Consiglio dei Ministri- , l’Agenzia attua gli interventi di emergenza- il Ministro degli Esteri può chiedere di avvalersi della Protezione Civile che dovrà agire d’intesa con l’Agenzia- viene istituita la consulta della cooperazione.

Il Testo presenta alcuni limiti, di seguito riportati:


Art 1,1 Il testo indica la cooperazione come “parte integrante della politica estera”

Art 1,3 non c’è chiaro riferimento al principio DAC dello slegamento, anche se positivo il favorire l’acquisto di beni e servizi locali.

Art. 2 manca un riferimento ai principi di partenariato, efficacia e titolarità ed il richiamo nell’art. 2,1 alle priorità dell’UNDP non è chiaro;

Art 3,2 non regolamenta né i prestiti né si riferisce alle cancellazioni del debito. In tutto il testo non si stabilisce la disciplina della concessione del credito né il soggetto erogatore.

Art 3,3 il piano triennale, pur approvato in Consiglio dei Ministri, si limita solo all’APS e non coinvolge aspetti di coerenza più ampi legati agli altri dicasteri. Il CICS discute della sua attuazione, limitando l’azione del Ministro che, comunque, vigila e controlla l’attuazione.

Art.6 Il Fondo Unico è limitato praticamente alle disponibilità della legge 49/87;

Art 6-bis, 2 nella composizione del CICS manca il ministero della Salute, l’allargamento della sua membership potrebbe essere decisa dal CICS stesso. Il ruolo del Viceministro non è chiaro soprattutto se vi siede contemporaneamente il ministro; il CICS discute sia di coordinamento che di coerenza degli “interventi”. Tuttavia, Il CICS realizzerebbe le sue massime possibilità come organo che punta a realizzare la “coerenza delle politiche”. Il CICS dovrebbe eliminare dal proprio mandato la funzione di coordinamento degli interventi affidandola al piano triennale ed al MAE. Le delibere del CICS dovrebbero servire per indirizzare le politiche degli altri Ministri; nel testo non si scadenzano i suoi incontri;

Art 11: Il testo sembra indicare per il multibilaterale una procedura troppo complessa legata ad accordi internazionali ratificati dal Parlamento;

Il testo conferma l’attuale complessa procedura per l’allocazione dei contributi multilaterali, utilizzando il poco trasparente Fondo Speciale del Tesoro e il lungo strumento legislativo per l’approvazione;

Art 13 La procedura di attribuzione della gestione emergenza da parte del CdM extra verso la Protezione Civile è troppo macchinosa;

Art 14: Non è chiaro se l’Agenzia “dai esecuzione” o “attui”

Art 14 Non è chiaro il rapporto tra Agenzia e piano triennale, che sembra vincolare solo il Ministro che invia direttive all’Agenzia. In questo caso si prefigurerebbe un’Agenzia “debole” con un proprio piano d’azione predisposto dal Ministro sulla base del piano triennale. Non è chiaro il rapporto tra Direttore dell’Agenzia e Viceministro.

Art 14, 8 l’Agenzia non ha una struttura territoriale permanente, precludendo la via al decentramento gestionale. Non è chiaro come si gestiscono le fasi istruttorie e di fattibilità delle iniziative locali. Non si prevede l’accesso a risorse italiane da parte di soggetti del sud. All’art 3,6 il testo precisa che ci si avvale delle rappresentanze diplomatico-consolari per la rappresentanza della cooperazione italiana, ma non si specifica si svolgano un ruolo in qualche fase degli interventi;

Gli unici limiti previsti per i soggetti della cooperazione è il riferimento ad un codice etico, anche se non si precisano le norme di riferimento- es: standard ILO.

In tutto il testo non c’è alcun riferimento alla valutazione d’impatto indipendente degli interventi che sia affidata ad un organismo specifico.

Manca riferimento alla copertura finanziaria e alla disciplina del rapporto con la 49, di cui si abrogano poche norme.

Nessun commento: