Tale incremento è finalizzato alla realizzazione di interventi di cooperazione nei Paesi menzionati, allo scopo di conseguire un miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni, e al tempo stesso assicurare i processi di ricostruzione civile.
La norma autorizza, inoltre, il Ministero degli affari esteri, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
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