Per ActionAid, la proposta di riforma della disciplina della cooperazione presenta alcuni elementi positivi soprattutto nella parte dei principi:
· si fa riferimento al principio del partenariato;
· nessun intervento è più vincolato alla fornitura di beni e servizi italiani;
· si istituisce la figura del Viceministro, che può sedere in Consiglio dei Ministri;
· si prevede un documento di programmazione pluriennale approvato collegialmente dal Consiglio dei Ministri;
· si afferma la responsabilità, unitarietà e coordinamento della politica di cooperazione in capo al Ministro degli Esteri, che rafforza il suo ruolo nei rapporto con banche e Fondi di sviluppo e negli indirizzi del Fondo Europeo di sviluppo;
· si abbozza l’istituzione di un Ente – Agenzia – che opera in autonomia di bilancio;
· si abbozza un riferimento alla coerenza delle politiche.
• Il Testo non è una riforma organica della disciplina della cooperazione poiché la 49 non viene abrogata e continua a disciplinare molti aspetti, probabilmente ad esempio i prestiti concessionali.
• Il Testo non separa chiaramente le responsabilità tra momento della pianificazione e quello della realizzazione: il CICS approva iniziative e il MAE impartisce all’Agenzia direttive dettagliate e vincolanti.
• Il mandato del CICS - dalla composizione ministeriale incompleta - duplica e vanifica le responsabilità esclusive di programmazione, controllo e coordinamento che il MAE si vede riconosciute dal testo stesso.
• Il CICS, che non sembra partecipare alla programmazione, è un comitato troppo concentrato sul micro-management, non massimizzando le potenzialità date dalla sua composizione. Pur essendo per la sua composizione un organismo d’indirizzo non entra nella programmazione. Il procedimento di approvazione delle specifiche iniziative non è snello e non chiarisce la fase istruttoria come avviene. In pratica, nonostante la presenza di un documento di programmazione approvato collegialmente, il CICS approva tutte le iniziative che vengono trasmesse al Ministero che le trasmetterà all’Agenzia per l’esecuzione.
• Il Ministero dell’Economia non partecipa alla programmazione.
• Si mantiene la stessa complessa procedura per l’erogazione di contributi a banche e fondi di sviluppo.
• Il Consiglio dei Ministri ha solo una funzione notarile nell’approvazione del piano o nel delegare la gestione dell’emergenza.
• Il documento di programmazione triennale, che è il documento d’accordo politico condiviso delle programmazione della politica di cooperazione, non fa riferimento alle strategie ed allocazioni per paese, alle previste cancellazioni del debito, concessione dei prestiti e neppure al perseguimento della coerenza tra le politiche.
• Il Fondo Unico è limitato principalmente alle disponibilità della legge 49.
• Non è chiaro se l’Agenzia sia l’unico soggetto che dispone delle risorse del Fondo Unico.
Attuazione degli indirizzi di cooperazione
• Non si individua un organismo responsabile dell’attuazione del documento di programmazione poiché il Ministero degli esteri è solo responsabile della politica di cooperazione mentre l’Agenzia esegue i programmi.
• L’Agenzia non è l’ente responsabile dell’attuazione della programmazione ma è uno dei possibili soggetti esecutori delle attività di cooperazione.
• L’Agenzia non dispone di strutture territoriali, escludendo una gestione decentralizzata delle iniziative.
• Non c’è alcun riferimento alla capacità del Ministero degli Esteri di predisporre modalità di coordinamento con la decentrata.
• Non è chiaro chi gestisce relazioni con agenzie multilaterali o accordi bilaterali.
• Non viene fatto alcun riferimento alla valutazione indipendente.
Attori della cooperazione
• Il ruolo della società civile è limitato al solo parere in programmazione.
• Non si prevede la possibilità per le organizzazioni di Paesi partner di avere accesso alle risorse della cooperazione italiana.
• Non si prevede un ruolo per l’impresa privata, non solo come partner ma come semplice realizzatrice.
Per rendere il Testo coerente, assicurare la completa riforma della cooperazione, l’unitarietà della politica di cooperazione in capo al Ministero degli Affari Esteri, la completa collegialità della pianificazione politica, la migliore coerenza e la massima efficacia, ActionAid raccomanda di:
• non affidare al Consiglio dei Ministri ma al CICS l’approvazione del documento triennale, presieduto dal Presidente del Consiglio, per coinvolgerlo pienamente nelle programmazione (Art 3,2);
• massimizzare la funzione del CICS, facendogli svolgere la verifica della coerenza delle politiche rispetto agli obiettivi di cooperazione (Art 6-bis);
• riconoscere un ruolo all’Agenzia nell’istruire la programmazione e il coordinamento (Art 14,1),
• rendere più completo il documento di programmazione per la politica di cooperazione con cancellazioni, i crediti previsti, le erogazioni verso banche e fondi di sviluppo, gli stanziamenti, orientamenti strategici per paese o regione e gli orientamenti dei tutti i Dicasteri nell’assicurare la coerenza (Art 3,2);
• specificare che al Ministro degli esteri sono attribuite anche le competenze sui crediti, secondo art.6 Legge 49/87 (Art 3,3) e cura le relazioni con gli organismi multilaterali (Art 9,1);
• coinvolgere il Ministro dell’economia nell’istruzione della programmazione (Art 3,5);
Fondo Unico
• rendere l’Agenzia l’organismo che dispone esclusivamente delle risorse del Fondo Unico, (Art 14,3,d);
• fare affluire nel Fondo Unico tutte le disponibilità del bilancio incluse quelle per assicurare la partecipazione italiana a banche e fondi (Art 6,2),
• far gestire il Fondo rotativo all’Agenzia, secondo quanto previsto dall’art 6/49 (Art 9,1)
Attuazione degli indirizzi di cooperazione
• rendere più stringente la relazione tra il piano triennale e il Ministro degli Esteri che controlli e vigili “l’attuazione del documento triennale” (Art 3,3);
• indicare che il Ministro degli Esteri predispone modalità di coordinamento delle attività della decentrata (Art 12,3–bis);
• individuare nell’Agenzia l’organismo responsabile dell’attuazione del documento di programmazione ( Art 3,2);
• escludere che il Ministro degli affari esteri possa impartire all’Agenzia direttive dettagliate relative all’implementazione (Art 14,3, a),
• semplificare la procedura di erogazione dei contributi a Banche e Fondi di sviluppo, per esempio, in accordo con il documento di programmazione, il MEF richiede all’Agenzia il trasferimento di risorse dal Fondo Unico (Art 3,5);
• prevedere che gli accordi multi-bilaterali siano sottoscritti dall’Agenzia, in linea con le indicazioni del documento di programmazione (Art 11);
• indicare che per la fase implementativa l’Agenzia curi le relazioni con gli organismi multilaterali;
• attribuire all’Agenzia la capacità di approvare tutte le attività di sviluppo, in accordo con gli indirizzi del documento di programmazione (Art 14,4 f);
• istituire strutture territoriali per l’Agenzia responsabili della fase di attuazione del documento di programmazione (Art 14,8);
• istituire un ufficio indipendente per la valutazione delle iniziative bilaterali e multilaterali (Art 14,4 e);
• riconoscere le organizzazione dei Paesi partner come attori della cooperazione (Art 15);
• rendere obbligatorio il parere della Consulta della società civile nella fase di programmazione (Art 16,3);
• consentire al CICS rivolgersi alla Consulta per valutare la coerenza delle politiche rispetto agli obiettivi di cooperazione (Art 6-bis);
• affermare che l’Agenzia attivi forme di consultazione con la consulta nella fase attuativa del documento di programmazione;
riconoscere le imprese private come soggetti realizzatori, pur valendo il rispetto del codice etico ILO (Art 15).
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